Investigazioni difensive - CPS Investigazioni

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Le investigazioni DIFENSIVE
La CPS investigazioni, in ambito giudiziario svolge l’attività investigativa al fine di cercare prove utili per difendere i propri diritti durante il processo penale, come stabilito nell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e nell’articolo 327-bis sempre del codice di procedura penale. Nel settore delle investigazioni difensive, l’attività dell’investigatore privato autorizzato è la ricerca delle fonti di prova e dei mezzi di prova. L’investigazione difensiva può essere svolta anche in forma preventiva in ogni stato e grado del procedimento, quindi prima che il procedimento penale sia realmente attivo così da pianificare una strategia difensiva efficace. Nell’investigazione difensiva le fonti di prova si distinguono in atti tipici ed atipici.

ATTI TIPICI disciplinati dal C.P.P.:
- COLLOQUIO NON DOCUMENTATO (ART. 391 BIS COMMA1) Assunzione di informazioni sui fatti o la ricezione di dichiarazioni precostituite, di solito preceduta da colloqui informali mediante i quali il difensore sonda la conoscenza delle circostanze utili alla difesa della persona che sarà sentita o della quale verranno ricevute le dichiarazioni. In questa fase, il difensore, l’investigatore autorizzato o il consulente tecnico, possono raccogliere elementi a favore dell’assistito, andando a formalizzare le dichiarazioni attraverso la verbalizzazione o richiesta di dichiarazione scritta. Il colloquio è uno strumento che costituisce una garanzia per il difensore ed il suo assistito, ma a differenza di una dichiarazione scritta, questo può essere utilizzato solo se ritenuto utile dal difensore.
- ACCESSO AI LUOGHI (ART. 391 SEXIES) Disciplinato dagli articoli 391-sexies e 391-septies, l’accesso ai luoghi da diritto alla difesa ad accedere ai luoghi e alle forme di documentazione delle attività esercitabili, secondo particolari modalità cui il difensore si deve attenere, al fine di non poter accedere ai luoghi privati o non aperti al pubblico. In questa fase l’indagine è utile per smentire eventuali dichiarazioni false o inverosimili rese dai test. Grazie a questo articolo, l’investigatore privato è autorizzato a prendere visione dei luoghi e delle cose, per poter procedere alla descrizione ed eseguire i rilievi del caso, fotografici, tecnici, planimetrici. Al termine dell’attività viene redatto un verbale accurato relativo all’intervento effettuato, descrivendo accuratamente la scena trovata, rilievi eseguiti, soggetti presenti oltre alla data ora è luogo del sopralluogo.

ATTI ATIPICI disciplinati dal C.P.P.:
- RICERCA DI COSE
- RICERCA DI PERSONE E TESTIMONI
- REGISTRAZIONI MAGNETOFONICHE IN LUOGHI PUBBLICI
- RICOSTRUZIONE DEI FATTI
- CONVERSAZIONI INFORMALI
- TRACCE ED ELEMENTI DI PROVA UTILI ALLE INDAGINI
- INDAGINI SU ATTI PERSECUTORI ART. 612 BIS C.P.:  STALKING - MOBBING -BOSSING

CPS Investigazioni
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Operativi su tutto il territorio nazionale.
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